Differenza di valori tra finanziamento e rette del corso non può essere addebitata allo studente in contratti stipulati prima del 2017 (11/09/2026)

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Di Assessoria de Comunicação Social - TRF411/09/2026 às 22:20138 visualizzazioni
Tribunal Regional Federal — 4a Regiao

La Corte Regionale di Unificazione dei Tribunali Speciali Federali della 4ª Regione (TRU/JEFs) ha tenuto una sessione di giudizio presso la sede del Tribunale Federale del Paraná, a Curitiba, il 28 agosto. Durante la sessione, il collegio ha esaminato un caso relativo alla validità delle richieste di pagamento da parte di un'università a uno studente ex-alunno per la differenza di valori tra il tetto del finanziamento studentesco stipulato con il FIES nel 2014 e il valore effettivo delle tasse universitarie.

Nel corso di questo caso, la TRU ha fissato la seguente tesi: "Prima dell'entrata in vigore della Portaria MEC n. 04/2017, era vietato all'istituzione di istruzione superiore ad applicare allo studente differenze tra il tetto del finanziamento studentesco stipulato e il valore effettivo delle tasse universitarie nell'ambito dei contratti di finanziamento studentesco - FIES".

Il caso

L'azione è stata intentata nel maggio 2023 da un medico di 31 anni, residente a São Pedro de Alcântara (SC), contro l'Estácio e il Fondo Nazionale di Sviluppo dell'Istruzione (FNDE). Nel processo, ha raccontato di aver frequentato il corso di Medicina presso l'Estácio, con la formazione accademica finanziata dal Fondo di Finanziamento Studentesco (FIES), coprendo il 100% delle tasse, con un contratto originario stipulato nel febbraio 2014.

Secondo l'autore dell'azione, due anni dopo aver completato il corso, ha iniziato a ricevere richieste di pagamento da parte dell'Estácio, tramite e-mail e SMS, relative a aumenti nei valori delle tasse, avvenuti durante il corso di laurea e che avrebbero superato il tetto del finanziamento studentesco. Il debito sarebbe pari a 7.844,54.

L'autore ha richiesto al Tribunale Federale di dichiarare l'inesistenza del debito richiesto dall'istituto di istruzione.

Nel maggio 2024, la 6ª Corte Federale di Florianópolis, che ha giudicato il processo tramite il Juizado Speciale Federale, ha emesso una sentenza che stabilisce l'inefficacia delle debiti e delle richieste effettuate dalla Facoltà.

Il giudice responsabile del caso in prima istanza ha riconosciuto che "nel quadro della regolamentazione delle obbligazioni e dei doveri delle istituzioni partecipanti al FIES, il Termo di Adesione, che è lo strumento firmato dai rappresentanti legali di tutte le entità che gestiscono istituzioni di istruzione superiore aderenti, dispone nella sua Clausola Decima, comma IV, quanto segue: non richiedere agli studenti finanziati integralmente dal FIES il pagamento della retta e delle rate o semestrali, né anche a titolo di anticipo, cauzione, contratto di riconoscimento del debito o qualsiasi altra garanzia".

Il magistrato ha aggiunto che "tale condizione si applica ai finanziamenti del FIES concessi fino al 31 dicembre 2016, come nel caso dell'autore dell'azione".

La Facoltà ha fatto ricorso alla 3ª Corte Recursale di Santa Catarina. Nel ricorso, l'istituto di istruzione ha sostenuto che "l'esistenza di un beneficio del FIES non esonera lo studente dal dover pagare eventuali differenze tra il valore del Contratto Educativo e quello coperto dal Contratto di Finanziamento, in modo che potrebbero esserci delle richieste ogni volta che l'importo del primo supera quello del secondo, nonostante esista un certo tetto al finanziamento".

La Corte ha accolto l'appello, ribaltando la sentenza e stabilendo che "è responsabilità dello studente finanziato coprire la differenza di importi, pertanto, le richieste effettuate dal ricorrente sono legittime".

In questo modo, l'attore ha presentato una Richiesta di Uniformità di Interpretazione della Legge alla TRU. Ha sostenuto che la posizione della 3ª Corte d'Appello dello Stato di Santa Catarina contraddice la giurisprudenza della 1ª Corte d'Appello del Paraná.

Secondo la richiesta, la Corte catarinense ritiene che nei contratti FIES in cui vi sia un finanziamento del 100% possa essere richiesta la riscossione di ulteriori costi di mensilità da parte dell'istituzione scolastica, anche in contratti precedenti al 2017; invece, la 1ª Corte d'Appello del Paraná, nel giudicare casi simili, ha ritenuto che per i finanziamenti stipulati fino alla seconda metà del 2016 sarebbe vietata la riscossione della differenza tra l'importo finanziato e il valore effettivo della semestralità del corso, in conformità con la Portaria MEC n. 04/2017.

La Corte d'Appello, per maggioranza, ha accolto la richiesta di uniformità. Il relatore del caso, il giudice Andrei Pitten Velloso, ha sottolineato che "nei contratti FIES concessi fino alla seconda metà del 2016, il limite massimo di importi stabilito dal FNDE si applicava sia all'importo finanziato che ai valori riscossi dalle istituzioni superiori; pertanto, la riscossione di qualsiasi ulteriore importo o tassa per lo studente con finanziamento integrale era espressamente vietata, in conformità con gli articoli 4º, caput, e 4º-B della Legge n. 10.260/2001".

Nella sua dichiarazione, il magistrato ha aggiunto che "l'autorizzazione affinché lo studente copra la differenza tra il limite massimo del finanziamento e i costi educativi reali è stata introdotta solo con la Portaria Normativa MEC n. 04/2017, applicandosi solo ai contratti stipulati a partire dalla prima metà del 2017", sottolineando che ciò non si applica al caso dell'attore, che aveva stipulato il suo contratto nel 2014.

"Esistendo un tetto di finanziamento stabilito dal FNDE per i contratti precedenti al 2017, l'istituzione di istruzione superiore era obbligata a rispettarlo, rendendo illegale la riscossione di valori eccedenti", ha concluso il giudice.

Il processo tornerà alla Turma Recursale di origine per che venga emessa una nuova decisione seguendo l'interpretazione della tesi fissata dalla TRU.

ACS/TRF4 (acs@trf4.jus.br)

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